Condizioni Generali di Vendita
Art. 1 – Disposizioni generali
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano i rapporti contrattuali tra Global Technology SA (di seguito “Fornitore”) e il cliente (di seguito “Acquirente”). Tutte le vendite effettuate dal Fornitore si intendono regolate dalle presenti condizioni.
1.2 Eventuali termini e condizioni differenti proposti dall’Acquirente sono espressamente respinti e non avranno efficacia se non previa accettazione scritta da parte del Fornitore. L’eventuale mancata contestazione da parte del Fornitore non costituirà accettazione tacita. L’eventuale deroga avrà validità esclusivamente per la specifica fornitura cui si riferisce e non si estenderà a rapporti precedenti o successivi.
1.3 Salvo diversa indicazione scritta, la vendita si intende perfezionata al momento della conferma scritta dell’ordine da parte del Fornitore, comprensiva delle condizioni contrattuali applicabili e di eventuali deroghe alle presenti condizioni generali.
Art. 2 – Consegna e trasferimento del rischio
2.1 La consegna avverrà secondo le tempistiche, modalità e luogo indicati nella conferma d’ordine. I termini di consegna sono indicativi e non vincolanti. Eventuali ritardi non daranno diritto all’Acquirente di richiedere risarcimenti. In caso di cause di forza maggiore, la data di consegna sarà prorogata per il periodo necessario e l’Acquirente ne sarà informato tempestivamente. Il Fornitore si riserva la facoltà di accettare o rifiutare l’annullamento degli ordini per consegna tardiva.
2.2 Per ordini a programma, ogni spedizione costituisce consegna autonoma. Qualora sia previsto un termine vincolante, in caso di ritardo l’Acquirente potrà chiedere l’annullamento della parte non ancora in produzione, senza diritto a risarcimenti, previo formale avviso di inadempienza.
2.3 Se l’Acquirente rifiuta il ritiro della merce, il Fornitore potrà, a sua discrezione, immagazzinare i beni a spese e rischio dell’Acquirente fatturando comunque la merce, oppure risolvere il contratto per la parte non eseguita, richiedendo il risarcimento dei danni diretti e indiretti.
2.4 Il rischio si trasferisce all’Acquirente al momento della partenza della merce dallo stabilimento del Fornitore, con viaggio a rischio e spese dell’Acquirente. Quest’ultimo dovrà provvedere ad adeguata copertura assicurativa. Salvo diversa indicazione, si applicano gli Incoterms ICC 2010.
Art. 3 – Qualità, tolleranze e accettazione
3.1 Salvo diverso accordo scritto, i beni forniti si intendono di qualità commerciale conforme agli standard IPC in vigore.
3.2 Il Fornitore non garantisce l’idoneità dei beni per usi specifici dell’Acquirente salvo patto scritto.
3.3 In caso di discrepanze tra i test del Fornitore e quelli dell’Acquirente, prevarranno i risultati del Fornitore.
3.4 Sono ammessi scostamenti di peso, misura e qualità entro i limiti di uso commerciale.
3.5 Per prodotti non stimabili con precisione durante la produzione, è ammessa una variazione fino al ±10% della quantità ordinata, che sarà fatturata di conseguenza.
Art. 4 – Responsabilità, garanzie e reclami
4.1 I beni lasciano lo stabilimento del Fornitore in perfette condizioni.
4.2 Eventuali reclami devono essere inviati per iscritto entro 8 giorni dalla ricezione, specificando i dettagli del difetto. Sono esclusi reclami su merci già lavorate. Se il reclamo è accettato, il Fornitore potrà, a sua discrezione, sostituire o rimborsare i beni difettosi. I beni sostituiti o rimborsati dovranno essere restituiti su richiesta del Fornitore. La responsabilità massima del Fornitore non potrà eccedere il valore fatturato del prodotto contestato.
4.3 Il Fornitore non risponderà di danni indiretti o consequenziali, perdite intangibili o imprevedibili subite dall’Acquirente o da terzi.
4.4 Sono esclusi risarcimenti per danni derivanti da interruzione dell’attività produttiva.
4.5 In caso di reclami validi, i crediti del Fornitore verso l’Acquirente diventeranno esigibili per lo stesso importo e alla stessa scadenza, ai fini della compensazione.
4.6 Nessun reclamo legittima l’Acquirente a sospendere o modificare i termini di pagamento pattuiti.
4.7 L’Acquirente dovrà assicurarsi che le proprie polizze assicurative escludano rivalse nei confronti del Fornitore oltre i limiti sopra indicati.
Art. 5 – Prezzi e condizioni di pagamento
5.1 Salvo diverso accordo scritto, i prezzi sono netti, IVA e tasse escluse, come indicato nella conferma d’ordine.
5.2 I pagamenti dovranno essere effettuati secondo i termini specificati nella conferma d’ordine. In assenza di accordi diversi, le fatture sono immediatamente esigibili. In caso di ritardo, l’Acquirente dovrà corrispondere al Fornitore interessi pari all’EURIBOR a 3 mesi maggiorato del 3% e una penale pari al 10% dell’importo fatturato, oltre al risarcimento per eventuali perdite di cambio e costi connessi.
5.3 In caso di annullamento dell’ordine da parte dell’Acquirente, il Fornitore avrà diritto a un’indennità pari al 30% del valore dell’ordine, fatti salvi ulteriori diritti.
Art. 6 – Riserva di proprietà
6.1 I beni forniti restano di proprietà del Fornitore fino al completo pagamento del prezzo e di ogni altro onere accessorio.
6.2 In caso di combinazione dei beni con altri prodotti, il Fornitore acquisirà la comproprietà del nuovo bene.
6.3 L’Acquirente non potrà cedere in pegno o utilizzare come garanzia i beni ricevuti fino al saldo completo del prezzo.
6.4 In caso di pignoramenti, l’Acquirente dovrà informare tempestivamente il Fornitore.
Art. 7 – Sospensione e risoluzione del contratto
7.1 Se l’esecuzione del contratto viene sospesa per oltre 30 giorni senza un accordo sulle modalità di prosecuzione, il Fornitore potrà risolvere il contratto previo preavviso di 15 giorni.
7.2 Il Fornitore potrà risolvere il contratto se l’Acquirente non adempie alle proprie obbligazioni entro 15 giorni dalla ricezione di un formale avviso.
7.3 Il Fornitore potrà risolvere immediatamente il contratto in caso di insolvenza, apertura di procedure concorsuali o altre situazioni che compromettano l’esecuzione del contratto da parte dell’Acquirente.
7.4 In caso di risoluzione, gli importi già versati resteranno acquisiti al Fornitore e l’Acquirente dovrà saldare il valore della merce consegnata, fatti salvi ulteriori diritti.
Art. 8 – Forza maggiore
8.1 Il Fornitore non sarà responsabile per ritardi dovuti a cause di forza maggiore.
8.2 Sono considerati eventi di forza maggiore eventi fuori dal controllo del Fornitore, imprevedibili al momento della conferma d’ordine, e non superabili senza costi o tempi irragionevoli.
8.3 Esempi: calamità naturali, scioperi, difficoltà di approvvigionamento, incidenti di produzione, incendi, atti di guerra o terrorismo, embargo, interruzioni nei trasporti.
8.4 Se l’evento di forza maggiore perdura oltre 30 giorni, entrambe le parti potranno recedere senza responsabilità.
Art. 9 – Proprietà intellettuale e riservatezza
9.1 Il Fornitore mantiene la proprietà esclusiva di disegni, documenti tecnici e materiali comunicati all’Acquirente, i quali sono riservati e utilizzabili solo per l’esecuzione del contratto.
9.2 L’Acquirente si impegna a mantenere riservate tali informazioni e a non divulgarle a terzi senza consenso scritto.
9.3 Alla cessazione del contratto, l’Acquirente dovrà restituire al Fornitore tutte le informazioni riservate.
Art. 10 – Clausole non valide
Se una clausola delle presenti condizioni risulta nulla o inapplicabile, le restanti disposizioni rimarranno valide. La clausola invalida sarà sostituita da una disposizione valida che si avvicini maggiormente allo scopo originario.
Art. 11 – Sanzioni commerciali e divieti di sviamento
11.1 L’Acquirente si impegna a rispettare tutte le normative applicabili in materia di sanzioni commerciali e a non fornire beni o servizi in violazione di tali leggi.
11.2 L’Acquirente si impegna a non deviare i beni verso destinazioni non concordate, salvo previa autorizzazione scritta del Fornitore.
11.3 Il Fornitore potrà risolvere immediatamente il contratto in caso di violazione delle normative in materia di sanzioni commerciali da parte dell’Acquirente.
11.4 L’Acquirente dovrà includere tali obblighi nei contratti successivi relativi alla cessione dei beni.
Art. 12 – Foro competente
12.1 Le presenti condizioni sono regolate dalla legge italiana.
12.2 Per ogni controversia relativa al contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, fatto salvo il diritto del Fornitore di agire presso altre sedi competenti.
L’Acquirente dichiara di aver letto, compreso e accettato le presenti Condizioni Generali di Vendita, inclusi in particolare gli articoli 2, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del contratto di vendita.